COSTITUZIONE
DI ASSOCIAZIONE
L'anno duemiladue, il giorno nove del mese di giugno, in Como,
in via Priva n.20, sono presenti i signori:
· Rossi Roberto, (omit)
· Gagliardi Riccardo, (omit)
· Elena Cova, impiegata, (omit)
che convengono e stipulano quanto segue:
1) Viene con il presente atto costituita tra i comparenti un'associazione
non lucrativa denominata IDEANOVE, regolata dal presente atto
costitutivo e dallo statuto che si allega sotto la lettera "A".
2) Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il presente atto costitutivo
nomina Presidente del Consiglio direttivo il comparente signor
Roberto Rossi che in questa sede assegna le cariche di Vice Presidente
a Riccardo Gagliardi e di Segretario a Elena Cova.
3) In applicazione dell'art. 20 il primo esercizio finanziario
avrà termine al 31 dicembre 2002.
4) Le spese del presente atto, sono a carico del presidente.
I SOCI FONDATORI
Roberto Rossi, Gagliardi Riccardo, Elena Cova.
Allegato A
STATUTO
Capo I
Art. 1 - Costituzione e sede
E' costituita l'associazione non lucrativa denominata "IDEANOVE".
Il marchio dell'associazione Ideanove è costituito da un
quadrato bianco, con la parola Ideanove di nero, sormontata da
una coccinella disposta in sbarra, la testa di nero rivolta verso
l'angolo sinistro del capo, le ali rosse di cui quella a sinistra
con cinque cerchi bianchi, quella a destra con quattro cerchi
bianchi; verrà apposto su tutti i supporti cartacei e non
(informatici, multimediali, eccetera), relativi all'attività
istituzionale dell'associazione, previa autorizzazione a firma
del Presidente.
La sede dell'associazione è a Como in via Priva 20 e potrà
essere trasferita con decisione del Consiglio Maggiore presa a
maggioranza di 2/3.
Il Consiglio maggiore delibera la costituzione di sedi decentrate
sia sul territorio italiano che estero, le quali assumono per
esteso la denominazione dell'associazione con l'aggiunta del termine
Sezione o espressioni equipollenti e nelle quali opereranno gli
organi di cui agli artt. 16 e 17, secondo i principi fissati nel
presente statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 2 - Scopi dell'associazione
L'associazione di propone di:
a) promuovere la cultura italiana e estera, mediante la cooperazione
con le Istituzioni nazionali e internazionali;
b) diffondere, con l'impegno associativo, il rispetto dei popoli
attraverso l'amicizia e il reciproco apprezzamento di valori propri
come la cultura, la storia, la nazionalità e la religione,
fonti culturali primarie del patrimonio mondiale;
c) intraprendere iniziative atte a rendere possibili espressioni
culturali come manifestazioni, spettacoli, convegni, ricerche,
mostre e altri progetti, dirette a diffondere e accrescere la
divulgazione della cultura;
d) favorire lo scambio internazionale di idee, esperienze e conoscenze;
e) organizzare attività didattiche, formative, informative
ed editoriali in attuazione al presente statuto;
f) organizzare attività ricreative, nonché approvazione
di progetti specifici, per far fronte all'autofinanziamento;
g) promuovere convenzioni e protocolli d'intesa con Enti pubblici
e privati per agevolare la partecipazione alle attività
culturali e di scambio internazionale da parte dei soci.
L'Associazione opera in conformità alla Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle
N.U. il 10 dicembre 1948, e successive modifiche e integrazioni.
Capo II
Art. 3 - Tipologia dei soci
Ogni persona che abbia compiuto la maggiore età può
essere socia dell'associazione secondo le modalità specificate
negli articoli seguenti.
I soci si distinguono in: soci maggiori, soci ordinari e soci
onorari.
Art. 4 - Acquisizione dello Status di socio maggiore
Sono soci maggiori coloro che hanno partecipato alla costituzione
dell'Associazione o che abbiamo ottenuto tale status con delibera
del Consiglio maggiore. La candidatura a socio maggiore è
presentabile una sola volta a quinquennio, è proposta dal
socio interessato o da un socio maggiore ed è sottoposta
ad una sola votazione del Consiglio maggiore con un quorum non
inferiore a _ degli aventi diritto al voto. I soci maggiori partecipano
all'attività dell'associazione mediante apporto finanziario
e personale, e ricoprendo le cariche degli organi previsti dal
presente statuto.
Art. 5 - Acquisizione dello Status di socio ordinario
Sono soci ordinari le persone, gli Enti e le Associazioni che
ne facciano richiesta al Consiglio Maggiore e dallo stesso vengano
riconosciuti con delibera entro un mese. Acquisiscono in via definitiva
lo status di "socio ordinario" se entro 15 giorni dalla
data della comunicazione dell'ammissione corrispondono la quota
associativa.
I soci ordinari partecipano all'attività dell'associazione
mediante apporto personale o finanziario; possono presentare proposte
deliberative al consiglio maggiore purché siano sottoscritte
da almeno 1/5 dei soci ordinari; possono essere consultati e hanno
diritto di parola ma non hanno diritto di voto.
Art.6 - Acquisizione dello Status di socio onorario
L'invito a prendere parte all'associazione quale "socio onorario"
è offerto a coloro che per qualità personali e istituzionali
sono riconosciuti dal Consiglio maggiore come promotori diretti
o indiretti degli scopi associativi. In virtù dei principi
internazionali proposti dall'associazione rientrano in primis
in questa tipologia i presidenti di Enti territoriali e non territoriali,
i presidenti di realtà economiche e sociali di particolare
pregio, i rappresentanti diplomatici e consolari italiani all'Estero,
i responsabili degli istituti di cultura italiana all'Estero,
i rappresentanti diplomatici e consolari esteri in Italia, e figure
affini che si contraddistinguono nell'impegno, istituzionale,
sociale e culturale. Questi soci non sono tenuti al pagamento
delle quote sociali. L'invito a ricoprire la carica di socio onorario
è comunicato con atto del Presidente agli interessati,
allegando il presente statuto. A seguito di risposta affermativa
si procederà all'iscrizione nel Libro dei soci di cui all'art.
19. I soci onorari possono presentare proposte deliberative al
consiglio maggiore; possono essere consultati, hanno diritto di
parola ma non hanno diritto di voto salvo esplicita richiesta
del consiglio maggiore.
Art.7 - Diritti e doveri dei soci
Essere socio comporta:
a) l'accettazione delle norme statutarie e l'eventuale regolamento
interno adottato dal Consiglio maggiore;
b) l'obbligo di attenersi alle deliberazioni degli organi statutari;
c) l'obbligo di corrispondere puntualmente il pagamento della
quota associativa, salvo i casi di esenzione di cui all'art.6;
d) l'impegno a contribuire concretamente e nel limite delle proprie
possibilità alle attività associative.
Art.8 - Perdita dello status di socio
Il titolo di socio si perde:
a) per dimissioni; in tal caso, nulla è restituito per
la quota associativa versata per l'anno solare in corso;
b) per morosità, accertata dal Consiglio maggiore mediante
deliberazione, a causa di ritardo superiore a 3 mesi nel pagamento
dei contributi associativi;
c) per radiazione, pronunciata con delibera del Consiglio maggiore,
nei casi di azioni pregiudizievoli agli scopi e al patrimonio
dell'associazione, condotta disonorevole, atteggiamenti di ostacolo
alla vita associativa;
d) per decesso, la cui presa d'atto verrà assunta nella
prima seduta del Consiglio maggiore senza ulteriori formalità.
CAPO III
Art. 9 - Organi dell'associazione IDEANOVE.
Sono organi dell'Associazione: il Presidente, il Vice Presidente,
il Segretario, il Consiglio Maggiore, il Consiglio Massimo, il
Consiglio Direttivo, i Consigli Minori e i Reggenti.
Art. 10 - Il Presidente dell'Associazione
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
La sua carica è quinquennale. E' eletto tra i membri del
Consiglio maggiore, con deliberazione a maggioranza assoluta dei
presenti, dei legalmente rappresentati, e dei votanti che si esprimono,
entro il termine della convocazione per l'elezione, mediante i
mezzi di comunicazione accettati.
La sua carica si perde per i casi previsti dall'art.8. E' compito
del Vice Presidente riunire d'urgenza il Consiglio Maggiore per
eleggere il nuovo Presidente. Nel caso di radiazione, la stessa
deve essere pronunciata con delibera del Consiglio Maggiore a
maggioranza di _. Nel caso di decesso, in via provvisoria la carica
di Presidente è assunta dal Vice Presidente, ed entro 15
giorni il consiglio maggiore elegge, a maggioranza di _ degli
aventi diritto al voto, il nuovo presidente. Tra i suoi compiti:
nomina discrezionalmente il Vice Presidente e il segretario dell'Associazione;
convoca e preside il consiglio direttivo; convoca il consiglio
maggiore e il consiglio massimo.
Art. 11 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è nominato dal Presidente dell'associazione
tra i membri del consiglio maggiore, con ampi poteri, rispondendo
in assenza del Presidente dell'attività dell'Associazione.
La sua carica è di durata illimitata e si perde per i casi
previsti dall'art.8, o per diretta sostituzione effettuata dal
neoeletto presidente.
Art. 12 - Il Segretario
Il segretario è nominato dal Presidente dell'associazione
tra i membri del consiglio maggiore. Adempie a funzioni di carattere
organizzativo supportando il Presidente e il Vice Presidente.
La sua carica è di durata illimitata e si perde per i casi
previsti dall'art.8, o per diretta sostituzione effettuata dal
neoeletto presidente.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo amministra l'associazione ed è composto
da Presidente, Vice Presidente e Segretario, di cui agli artt.
10, 11 e 12.
Art. 14 - Il Consiglio Maggiore
Il Consiglio Maggiore promuove l'attività istituzionale
indicando i progetti da realizzare. Adempie alle funzioni declinate
negli articoli precedenti. Elegge tra i propri membri il Rettore
del Consiglio Maggiore e il segretario del Consiglio Maggiore.
Delibera sul bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo
di ogni anno finanziario che coincide con l'anno solare.
Delibera in merito ad acquisti, alienazioni e contratti di qualsiasi
natura, sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio,
sull'accettazione di lasciti e donazioni, sulle maggiori spese
ed in genere su qualunque atto di amministrazione ordinaria e
straordinaria concernente il patrimonio e le rendite dell'associazione.
Art. 15 Il Consiglio Massimo
E' composto dal Consiglio Maggiore, Consiglio Direttivo, dai Reggenti
di Sezione e dai soci ordinari e onorari della sede centrale.
E' presieduto dal Presidente dell'Associazione.
Si riunisce per illustrare le politiche attuative perseguite dall'associazione.
Art. 16 - Reggente detto pure Presidente di Sezione decentrata
E' coordinatore di una sede distaccata della quale è il
legale rappresentante. E' nominato dal Consiglio Maggiore a maggioranza
di _ su proposta del Consiglio minore. Nella sua attività
si raccorda con il Consiglio Maggiore.
Art. 17 - Consiglio Minore detto pure Consiglio di sezione decentrata
E' composto da soci ordinari e onorari della sezione decentrata.
Ha autonomia amministrativa e finanziaria, adottando proprie deliberazioni
soggette al visto esecutivo del Consiglio direttivo.
CAPO IV - Disposizioni finali
Art. 18 Nomina dei componenti del Consiglio Maggiore
In deroga a quanto disposto dall'art.4 del presente statuto, il
Presidente dell'Associazione in accordo con il Vice Presidente,
nomina entro il 31/12/2002 in una o più sessioni i componenti
del Consiglio maggiore.
Art. 19 - La trasparenza
L'associazione, al fine di gestire ordinatamente le attività
degli organi sociali e i rapporti con i soci e di garantirne la
trasparenza della struttura, è dotata dei seguenti libri
sociali: libro dei soci di cui agli artt. 4, 5 e 6; libro dei
verbali delle assemblee del Consiglio Maggiore; libro dei verbali
delle assemblee del Consiglio Direttivo; libro dei verbali delle
assemblee del Consiglio Massimo; libro entrate/uscite. I libri
dell'associazione sono visibili ai soci che ne fanno motivata
istanza, previa autorizzazione del Consiglio Maggiore.
Art. 20 Il bilancio
Il bilancio è annuale e coincide con l'anno solare. Il
bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrata
per l'esercizio successivo. Il bilancio consuntivo contiene tutte
le entrate e le spese relative all'esercizio precedente. I bilanci
preventivo e consuntivo sono elaborati dal Consiglio Direttivo.
Il bilancio rimane depositato a disposizione dei Soci maggiori
presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea
convocata per l'approvazione.
Art. 21 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è approvato con delibera
del Consiglio Maggiore a maggioranza di _ che detterà le
norme per la liquidazione.
Art. 22 - Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione
o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto
di compromesso, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri
amichevoli, di cui uno nominato dall'Associato interessato tra
i membri del Consiglio Maggiore, l'altro dal Consiglio Direttivo
e il terzo di comune accordo dai due arbitri così nominati,
e che giudicheranno secondo equità e senza formalità
di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale.