COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
L'anno duemiladue, il giorno nove del mese di giugno, in Como, in via Priva n.20, sono presenti i signori:
· Rossi Roberto, (omit)
· Gagliardi Riccardo, (omit)
· Elena Cova, impiegata, (omit)
che convengono e stipulano quanto segue:
1) Viene con il presente atto costituita tra i comparenti un'associazione non lucrativa denominata IDEANOVE, regolata dal presente atto costitutivo e dallo statuto che si allega sotto la lettera "A".
2) Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il presente atto costitutivo nomina Presidente del Consiglio direttivo il comparente signor Roberto Rossi che in questa sede assegna le cariche di Vice Presidente a Riccardo Gagliardi e di Segretario a Elena Cova.
3) In applicazione dell'art. 20 il primo esercizio finanziario avrà termine al 31 dicembre 2002.
4) Le spese del presente atto, sono a carico del presidente.
I SOCI FONDATORI
Roberto Rossi, Gagliardi Riccardo, Elena Cova.
Allegato A
STATUTO
Capo I

Art. 1 - Costituzione e sede
E' costituita l'associazione non lucrativa denominata "IDEANOVE".
Il marchio dell'associazione Ideanove è costituito da un quadrato bianco, con la parola Ideanove di nero, sormontata da una coccinella disposta in sbarra, la testa di nero rivolta verso l'angolo sinistro del capo, le ali rosse di cui quella a sinistra con cinque cerchi bianchi, quella a destra con quattro cerchi bianchi; verrà apposto su tutti i supporti cartacei e non (informatici, multimediali, eccetera), relativi all'attività istituzionale dell'associazione, previa autorizzazione a firma del Presidente.
La sede dell'associazione è a Como in via Priva 20 e potrà essere trasferita con decisione del Consiglio Maggiore presa a maggioranza di 2/3.
Il Consiglio maggiore delibera la costituzione di sedi decentrate sia sul territorio italiano che estero, le quali assumono per esteso la denominazione dell'associazione con l'aggiunta del termine Sezione o espressioni equipollenti e nelle quali opereranno gli organi di cui agli artt. 16 e 17, secondo i principi fissati nel presente statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 2 - Scopi dell'associazione
L'associazione di propone di:
a) promuovere la cultura italiana e estera, mediante la cooperazione con le Istituzioni nazionali e internazionali;
b) diffondere, con l'impegno associativo, il rispetto dei popoli attraverso l'amicizia e il reciproco apprezzamento di valori propri come la cultura, la storia, la nazionalità e la religione, fonti culturali primarie del patrimonio mondiale;
c) intraprendere iniziative atte a rendere possibili espressioni culturali come manifestazioni, spettacoli, convegni, ricerche, mostre e altri progetti, dirette a diffondere e accrescere la divulgazione della cultura;
d) favorire lo scambio internazionale di idee, esperienze e conoscenze;
e) organizzare attività didattiche, formative, informative ed editoriali in attuazione al presente statuto;
f) organizzare attività ricreative, nonché approvazione di progetti specifici, per far fronte all'autofinanziamento;
g) promuovere convenzioni e protocolli d'intesa con Enti pubblici e privati per agevolare la partecipazione alle attività culturali e di scambio internazionale da parte dei soci.
L'Associazione opera in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle N.U. il 10 dicembre 1948, e successive modifiche e integrazioni.
Capo II
Art. 3 - Tipologia dei soci
Ogni persona che abbia compiuto la maggiore età può essere socia dell'associazione secondo le modalità specificate negli articoli seguenti.
I soci si distinguono in: soci maggiori, soci ordinari e soci onorari.
Art. 4 - Acquisizione dello Status di socio maggiore
Sono soci maggiori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che abbiamo ottenuto tale status con delibera del Consiglio maggiore. La candidatura a socio maggiore è presentabile una sola volta a quinquennio, è proposta dal socio interessato o da un socio maggiore ed è sottoposta ad una sola votazione del Consiglio maggiore con un quorum non inferiore a _ degli aventi diritto al voto. I soci maggiori partecipano all'attività dell'associazione mediante apporto finanziario e personale, e ricoprendo le cariche degli organi previsti dal presente statuto.
Art. 5 - Acquisizione dello Status di socio ordinario
Sono soci ordinari le persone, gli Enti e le Associazioni che ne facciano richiesta al Consiglio Maggiore e dallo stesso vengano riconosciuti con delibera entro un mese. Acquisiscono in via definitiva lo status di "socio ordinario" se entro 15 giorni dalla data della comunicazione dell'ammissione corrispondono la quota associativa.
I soci ordinari partecipano all'attività dell'associazione mediante apporto personale o finanziario; possono presentare proposte deliberative al consiglio maggiore purché siano sottoscritte da almeno 1/5 dei soci ordinari; possono essere consultati e hanno diritto di parola ma non hanno diritto di voto.
Art.6 - Acquisizione dello Status di socio onorario
L'invito a prendere parte all'associazione quale "socio onorario" è offerto a coloro che per qualità personali e istituzionali sono riconosciuti dal Consiglio maggiore come promotori diretti o indiretti degli scopi associativi. In virtù dei principi internazionali proposti dall'associazione rientrano in primis in questa tipologia i presidenti di Enti territoriali e non territoriali, i presidenti di realtà economiche e sociali di particolare pregio, i rappresentanti diplomatici e consolari italiani all'Estero, i responsabili degli istituti di cultura italiana all'Estero, i rappresentanti diplomatici e consolari esteri in Italia, e figure affini che si contraddistinguono nell'impegno, istituzionale, sociale e culturale. Questi soci non sono tenuti al pagamento delle quote sociali. L'invito a ricoprire la carica di socio onorario è comunicato con atto del Presidente agli interessati, allegando il presente statuto. A seguito di risposta affermativa si procederà all'iscrizione nel Libro dei soci di cui all'art. 19. I soci onorari possono presentare proposte deliberative al consiglio maggiore; possono essere consultati, hanno diritto di parola ma non hanno diritto di voto salvo esplicita richiesta del consiglio maggiore.
Art.7 - Diritti e doveri dei soci
Essere socio comporta:
a) l'accettazione delle norme statutarie e l'eventuale regolamento interno adottato dal Consiglio maggiore;
b) l'obbligo di attenersi alle deliberazioni degli organi statutari;
c) l'obbligo di corrispondere puntualmente il pagamento della quota associativa, salvo i casi di esenzione di cui all'art.6;
d) l'impegno a contribuire concretamente e nel limite delle proprie possibilità alle attività associative.
Art.8 - Perdita dello status di socio
Il titolo di socio si perde:
a) per dimissioni; in tal caso, nulla è restituito per la quota associativa versata per l'anno solare in corso;
b) per morosità, accertata dal Consiglio maggiore mediante deliberazione, a causa di ritardo superiore a 3 mesi nel pagamento dei contributi associativi;
c) per radiazione, pronunciata con delibera del Consiglio maggiore, nei casi di azioni pregiudizievoli agli scopi e al patrimonio dell'associazione, condotta disonorevole, atteggiamenti di ostacolo alla vita associativa;
d) per decesso, la cui presa d'atto verrà assunta nella prima seduta del Consiglio maggiore senza ulteriori formalità.
CAPO III
Art. 9 - Organi dell'associazione IDEANOVE.
Sono organi dell'Associazione: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Consiglio Maggiore, il Consiglio Massimo, il Consiglio Direttivo, i Consigli Minori e i Reggenti.
Art. 10 - Il Presidente dell'Associazione
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. La sua carica è quinquennale. E' eletto tra i membri del Consiglio maggiore, con deliberazione a maggioranza assoluta dei presenti, dei legalmente rappresentati, e dei votanti che si esprimono, entro il termine della convocazione per l'elezione, mediante i mezzi di comunicazione accettati.
La sua carica si perde per i casi previsti dall'art.8. E' compito del Vice Presidente riunire d'urgenza il Consiglio Maggiore per eleggere il nuovo Presidente. Nel caso di radiazione, la stessa deve essere pronunciata con delibera del Consiglio Maggiore a maggioranza di _. Nel caso di decesso, in via provvisoria la carica di Presidente è assunta dal Vice Presidente, ed entro 15 giorni il consiglio maggiore elegge, a maggioranza di _ degli aventi diritto al voto, il nuovo presidente. Tra i suoi compiti: nomina discrezionalmente il Vice Presidente e il segretario dell'Associazione; convoca e preside il consiglio direttivo; convoca il consiglio maggiore e il consiglio massimo.
Art. 11 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è nominato dal Presidente dell'associazione tra i membri del consiglio maggiore, con ampi poteri, rispondendo in assenza del Presidente dell'attività dell'Associazione. La sua carica è di durata illimitata e si perde per i casi previsti dall'art.8, o per diretta sostituzione effettuata dal neoeletto presidente.
Art. 12 - Il Segretario
Il segretario è nominato dal Presidente dell'associazione tra i membri del consiglio maggiore. Adempie a funzioni di carattere organizzativo supportando il Presidente e il Vice Presidente. La sua carica è di durata illimitata e si perde per i casi previsti dall'art.8, o per diretta sostituzione effettuata dal neoeletto presidente.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo amministra l'associazione ed è composto da Presidente, Vice Presidente e Segretario, di cui agli artt. 10, 11 e 12.
Art. 14 - Il Consiglio Maggiore
Il Consiglio Maggiore promuove l'attività istituzionale indicando i progetti da realizzare. Adempie alle funzioni declinate negli articoli precedenti. Elegge tra i propri membri il Rettore del Consiglio Maggiore e il segretario del Consiglio Maggiore. Delibera sul bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo di ogni anno finanziario che coincide con l'anno solare.
Delibera in merito ad acquisti, alienazioni e contratti di qualsiasi natura, sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, sull'accettazione di lasciti e donazioni, sulle maggiori spese ed in genere su qualunque atto di amministrazione ordinaria e straordinaria concernente il patrimonio e le rendite dell'associazione.
Art. 15 — Il Consiglio Massimo
E' composto dal Consiglio Maggiore, Consiglio Direttivo, dai Reggenti di Sezione e dai soci ordinari e onorari della sede centrale. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione.
Si riunisce per illustrare le politiche attuative perseguite dall'associazione.
Art. 16 - Reggente detto pure Presidente di Sezione decentrata
E' coordinatore di una sede distaccata della quale è il legale rappresentante. E' nominato dal Consiglio Maggiore a maggioranza di _ su proposta del Consiglio minore. Nella sua attività si raccorda con il Consiglio Maggiore.
Art. 17 - Consiglio Minore detto pure Consiglio di sezione decentrata
E' composto da soci ordinari e onorari della sezione decentrata. Ha autonomia amministrativa e finanziaria, adottando proprie deliberazioni soggette al visto esecutivo del Consiglio direttivo.
CAPO IV - Disposizioni finali
Art. 18 — Nomina dei componenti del Consiglio Maggiore
In deroga a quanto disposto dall'art.4 del presente statuto, il Presidente dell'Associazione in accordo con il Vice Presidente, nomina entro il 31/12/2002 in una o più sessioni i componenti del Consiglio maggiore.
Art. 19 - La trasparenza
L'associazione, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con i soci e di garantirne la trasparenza della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali: libro dei soci di cui agli artt. 4, 5 e 6; libro dei verbali delle assemblee del Consiglio Maggiore; libro dei verbali delle assemblee del Consiglio Direttivo; libro dei verbali delle assemblee del Consiglio Massimo; libro entrate/uscite. I libri dell'associazione sono visibili ai soci che ne fanno motivata istanza, previa autorizzazione del Consiglio Maggiore.
Art. 20 — Il bilancio
Il bilancio è annuale e coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrata per l'esercizio successivo. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative all'esercizio precedente. I bilanci preventivo e consuntivo sono elaborati dal Consiglio Direttivo. Il bilancio rimane depositato a disposizione dei Soci maggiori presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione.
Art. 21 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è approvato con delibera del Consiglio Maggiore a maggioranza di _ che detterà le norme per la liquidazione.
Art. 22 - Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli, di cui uno nominato dall'Associato interessato tra i membri del Consiglio Maggiore, l'altro dal Consiglio Direttivo e il terzo di comune accordo dai due arbitri così nominati, e che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale.